Statuto


Da Bollettino Ufficiale supplemento straordinario n°5 del 3 febbraio 1995

Modificato con deliberazioni consiliari n. 41 dd.19.7.1996 e n. 43 dd. 1.08.1997.

 

 

COMUNE DI LUSERNA

(Provincia di Trento)

 

 

STATUTO DEL COMUNE DI LUSERNA

 

 

Preambolo storico

TITOLO I.

I PRINCIPI

 

CAPO I    Disposizioni Generali

Art. l Identificazione del Comune

Art. 2 Principi ispiratori, fini obiettivi programmatici

Art. 3 Informazione dei cittadini

 

CAPO II  Disposizioni per la tutela della identità etnico-liguistica-culturale della comunità

Art. 4 Lingua ed identità della Comunità di Luserna

Art. 5 Assunzione del personale

Art. 6 Denominazione del territorio e insegne pubbliche e private

Art. 7 Uso della lingua tedesca nella versione locale nei procedimenti

 

TITOLO II

 GLI ORGANI ELETTIVI

CAPO I  Consiglio Comunale

Art. 8 Funzioni

Art. 9 Attribuzioni del Consiglio Comunale

Art.10 Consiglieri

Art. 11 Convocazione e costituzione

Art. 12 Iniziativa e deliberazione delle proposte

Art. 13 Nomine consiliari

Art. 14 Gruppi consiliari

Art. 15 Commissioni consiliari permanenti

Art. 16 Commissioni di studio e di indagine

 

CAPO II   Sindaco e Giunta Comunale

Art. 17 Sindaco

Art. 18 Funzioni

Art. 19 Deleghe

Art. 20 Vice Sindaco

Art. 21 Giunta Comunale

Art. 22 Competenze

Art. 23 Elezione del Sindaco e della Giunta

Art. 24 Funzionamento

Art. 25 Assessori

Art. 26 Dimissioni, cessazione e revoca degli assessori

Art. 27 Votazione della sfiducia costruttiva

 

TITOLO III.

L'ORGANIZZAZIONE

CAPO I  Organizzazione amministrativa

Art. 28 Principi

Art. 29 Struttura degli uffici comunali

Art. 30 Posizione giuridica del segretario comunale

Art. 31 Funzione del segretario comunale

 

TITOLO IV.

I SERVIZI PUBBLICI

Art. 32 Principi

Art. 33 Forme della gestione

 

TITOLO V.

LE FORME COLLABORATIVE E ASSOCIATIVE

 

Art. 34 Principi di cooperazione

Art. 35 Convenzioni

Art. 36 Partecipazione ad accordi di programma

Art. 37 Consorzi

 

TITOLO VI.

LA PARTECIPAZIONE

Art. 38 Partecipazione popolare

Art. 39 Strumenti di partecipazione

Art. 40 Consultazioni popolari e referendum

Art. 41 Proposte di provvedimenti amministrativi

Art. 42 Il Difensore Civico

 

TITOLO VII.

I PRINCIPI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

 

Art. 43 Disciplina dei procedimenti

Art. 44 Speciali forme di pubblicità

Art.45 Diritto di accesso

 

TITOLO VIII

LA GESTIONE FINANZIARIA

Art. 46 Criteri generali

Art. 47 Bilancio e programmazione

Art. 48 Il revisore dei conti

Art. 49 Controllo interno della gestione economica

Art. 50 Facoltà del revisore dei conti

Art. 51 Controllo di gestione

TITOLO IX.

DISPOSIZIONI FINALI

 

Art. 52 Modificazione allo Statuto

 

 

 

STATUTO DEL COMUNE DI LUSERNA

 

 

Preambolo storico

 

Di earstn laüt bo da håm å giheft zu arbata di earde attn perge vo Lusern, såin zuar girift di earstn jar von tausankhdraichundart. Diese laüt såin iar khent vo Lavråu; da, di earstn jar von tausankhzboachundart, dar Vescovo vo Tria, Friedrich von Wangen, hai zuar gimacht khemmen laüt von Sim un von Draiza Camoundar.

Di beldar uminum Slege (Sim Camöündar), un di perng von Lessini (Draiza Camöündar ), sain khent å ginunmt, di jardar tausankhhundart, tausankhzboachundart vo laut bo da sain abe khent von tauclånt (nåmp München).

Pitten jardar dise laüt håm vür givånkh herta mearar earde; ma hat giredet as pe biar: in di Sim Kamöündar, in di draiza Kamöündar obar Verona, atz' Lavråu, Filgreit, Brandtal, Laimtal.

Lusern issese vort gizoget vo Lavråu atz zboa von agosto von jar tausankhsimhundartunachzekh.

Di earstn jardar von tausankhnounhundart in lånt håmda gilebt mearar bas tausankh laüt; peng in earst beltkriagem in opziongen, un dar arbat, in ta vo haüt in kamåu vo Lusern såinda in gischribet draihundartunsinzekh laüt; vo dise mearar bas hundart lem vort von lånt un khearn budrum sånzta un sunta. Såinda mearar bas vünfhundart lusernar bo da såin ummar giströbei pa dar gånzan belt un bo da no ren as pe biar.Dar kamåu vo Lusern is nå zu tüana als bas ar mage zoa asta khemmen gimacht plez arbat in lånt, obrom s'is haltante di laüt in sai lånt bo ma haltet lente sai zung.

 

Luserna (Lusèrn) rappresenta l'ultima Comunità, ancora viva, di lingua «Cimbra», lingua che corrisponde all'antico/medio alto tedesco (ALT/MITTELALTHOCHDEUTSCH), importato da coloni bavaresi/tirolesi nei secoli XI e XII nei Tredici comuni Veronesi della Lessinia e nei Sette Comuni Vicentini,Valdastico, dell'Altopiano di Asiago e da qui sull’ Altopiano di Folgaria - Lavarone - Luserna.

Documentati sono i stretti contatti tra il convento di Bendiktbeuern in Baviera ed il convento di S.Maria in Organo a Verona e documentata è anche la migrazione coloni bava resi avvenuta tra il 1053 ed il 1063, in seguito a grave carestia, dall'alta Baviera verso le terre dei Monti Lessini. In quell'epoca iniziò anche la colonizzazione dei «Sette Comuni», forse attraverso gli Ezzelino che nel 1036 vennero in Italia dalla Germania portando probabilmente con se loro sudditi.

Le popolazioni di queste terre vennero chiamate «cimbre» in quanto si riteneva che fossero i discendenti di quei Cimbri che, dopo ripetute vittorie sui Romani, furono nel 101 a. C. sconfitti dal console Mario ai Campi Raudi, località dalla quale si conosce il nome ma non l'esatta posizione geografica. Esse si svilupparono al punto da creare una omogenea e compatta area che comprendeva oltre ai citati «Sette Comuni Vicentini» «Tredici Comuni Veronesi»e l'altopiano di Folgaria-Lavarone-Luserna, anche Terragnolo, Vallarsa e Valle dei Ronchi, raggiungendo nel XVII secolo circa ventimila persone parlanti «cimbro», ora ridotti, oltre a Luserna, a poche decine di abitanti di Roana (VI) e Giazza, frazione di Selva di Progno (VR).

Per iniziativa del Principe Vescovo di Trento Federico Vanga / Friedrich von Wangen (1207 -1218) furono colonizzati con abitanti provenienti dai Sette e Tredici Comuni sopra citati le alture disabitate o scarsamente abitate a est dell' Adige, in particolare gli altipiani (documento dd. 16 febbraio 1216). Successivamente alcuni abitanti di Lavarone ottennero dalla chiesa di S. Maria di Brancafora nella valle dell'Astico l'autorizzazione dietro pagamento alla stessa del «livello», a sfruttare la montagna di Luserna. Il territorio di Luserna apparteneva infatti a detta Parrocchia, quale successore del precedente Ospizio per viandanti, fondato dal Vescovo Sibicone di Padova, al quale Berengario aveva elargito dette ed altri territori nel 917. Ecclesiasticamente Luserna continuò a dipendere dalla Parrocchia di Brancafora (Diocesi di Padova) mentre Lavarone, che ha avuto come chiesa madre Calceranica dipendeva dalla diocesi di Feltre.

Il primo documento che parlava espressamente di Luse ma è del 24 gennaio 1442 (vendita di quattro masi a Luserna, da parte di ser Biagio del fu ser Brigento de Luserna, abitante in Asiago, al Duca Federico Tasca Vuota). In un documento del 7 febbraio 1471 vengono specificati i confini della giurisdizione di Caldonazzo (Dinastia Trapp), com­prendente anche Luserna e l'Alta Valle dell'Astico. Nei periodi seguenti gli abitanti di Luserna curarono direttamente i loro rapporti sia con la Parrocchia di Brancafora che con la Dinastia di Caldonazzo, mentre i rapporti con Lavarone sono alquanto vaghi, sino al documento del 3 aprile 1710.

Tale documento dal titolo «Aggiustamento ed aggregazione rispettivamente dell'onoranda comunità di Lavarone con li vicini di Luserna» dispone la subordinazione della seconda alla prima, ma l'unione durò poco.

Con documento di data 4 Agosto 1780 «Strumento di divisione tra la mag.ca Comunità di Lavarone e l'onoranda vicina di Luserna» Luserna diviene definitivamente Comune autonomo.

A quella data Luserna contava 51 famiglie e Lavarone 184.

Dai circa 250 abitanti di allora Luserna ne raggiunge 915 nel 1900 (di cui 14 di lingua italiana). Nonostante l'incendio del 1911 e la distruzione del paese ed evacuazione degli abitanti in Boemia (distretto di Aussig) durante la prima guerra mondiale, Luserna venne ricostruita e la popolazione aumentò sino a sfiorare i 1.200 abitanti nel 1922.

A causa dell'emigrazione e della crisi economica il numero degli abitanti si era ridotto a 864 nel 1931. Emigrazione, fatti bellici, opzioni, avevano portato ad un 'ulteriore riduzione a 640 abitanti nel 1951, rimasti stabili apparentemente sino al 1967 (655), dopo di che l'emigrazione per motivi di studio e lavoro, ha causato una costante perdita di popolazione ora ridotta a 370 abitanti di cui un terzo nei giorni lavorativi è assente dal paese.

Il calo demografico e lo squilibrio tra giovani ed anziani rende sempre più precaria la sopravvivenza della nostra Comunità, benché oltre ai residenti conti come suoi membri altre 500 persone (nati a Luserna e trasferitisi altrove e loro figli e discendenti che ancora si sentono membri della nostra comunità) che si vorrebbe mantengano vivi i rapporti con il paese d'origine.

Il problema principale per Luserna consiste nel creare possibilità di vita e di lavoro per la popolazione originaria affinché possa salvaguardare e trasmettere alla future generazioni il proprio patrimonio etnico, linguistico e culturale. Al fine di creare le premesse perché ciò avvenga l'Amministrazione Comunale è fortemente impegnata ad un formale riconoscimento come minoranza linguistica tutelata e a tal fine sono state avviate le procedure per una modifica della statuto di Autonomia della Regione Trentino Alto Adige e per l'emanazione di speciali norme legislative regionali e provinciali.

Come la comunità di Luserna ha potuto mantenere viva per settecento anni la propria identità etnico, linguistica e culturale, si auspica che ciò possa avvenire anche nel futuro. Ciò è possibile se Amministratori e membri della Comunità si adopereranno con coerenza e convinzione in tale senso e se a livello provinciale, regionale, nazionale ed europeo si svilupperà rispetto e solidarietà per i gruppi etnico-linguistici minoritari.

Coerentemente a questi principi ed alla legge Regionale 3 gennaio 1993 n.1 è stato redatto il presente Statuto Comunale.

 

 

TITOLO I.

 I PRINCIPI

 

 

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

 

 

Art.1

 

IDENTIFICAZIONE DEL COMUNE

 

1. Il Comune è costituito dal territorio del C.C. catastale di Luserna comprensivo della frazione Tezze e delle località Rivetta e Bisele distribuite sul territorio.

2. Confina con i territori dei Comuni di Lavarone, Caldonazzo e Levico della provincia di Trento,Pedemonte e Rotzo della provincia di Vicenza.

3. Capoluogo del Comune è Luserna. In esso hanno sede gli organi e gli uffici comunali.

4. Lo stemma del Comune è costituito da uno scudo poco accentuato iscrivibile in un cerchio raffigurante all'interno «punta e mazzuolo» da scalpellino-muratore, su sfondo rappresentante pietra bocciardata delimitata da una cornice della stessa pietra. In alto il nome «LUSERN» scritto in nero su sfondo rosso: Lo sfondo dello scudo è di colore marrone chiaro; la cornice e lo sfondo rappresentante la pietra bocciardata è di colore grigio-pietra bocciardata. La punta e la parte metallica del mazzuolo sono di colore grigio scuro antracite; il manico del mazzuolo colore marrone.Il simbolo punta e mazzuolo rappresenta gli strumenti del tradizionale lavoro dei nostri lavoratori da tempi immemorabile esperti muratori e scalpellini, apprezzati sia in Italia che all'estero, verso il quale esisteva ed esiste tuttora un 'intensa corrente di emigrazione. Il motivo è stato ripreso dalla decorazione di uno stipite di una casa abbastanza antica. In alto è riportata la denominazione originaria ed ancora abitualmente usata da tutta la popolazione del nome del paese «LUSERN», nella lingua «cimbra» di antica origine germanica, tuttora parlata dalla quasi totalità della popolazione. Il motivo dello stemma è un riconoscimento al lavoro della nostra gente ed alla sua peculiarità culturale.

5. Il gonfalone oltre allo stemma conterrà la scritta «Comune di Luserna Kamou vo Lusern» cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali.

 

Art. 2

 

PRINCIPI ISPIRATORI, FINI E OBIETTIVI PROGRAMMATICI

 

1.Il Comune orienta la propria azione all' attuazione dei principi della Costituzione della Repubblica, nata dalla Resistenza. Ispira la propria azione al principio di solidarietà, nella prospettiva della tutela dei diritti inviolabili della persona.

2. Il Comune rende effettiva la partecipazione all'azione politica e amministrativa comunale, garantendo  e valorizzando il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali, degli interessati, degli utenti e delle associazioni portatrici di interessi diffusi, di ogni espressione della comunità locale, di concorrere allo svolgimento e al controllo delle attività.

3. Promuove la tutela della vita umana, della persona e della famiglia, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno di curare e di educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi.

4. In coerenza con la convenzione delle Nazioni Unite in materia di diritti dei bambini e dei giovani, concorre a promuovere il diritto allo studio e alla formazione in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione.

5. Promuove azioni per favorire pari opportunità tra donne e uomini.

6. Concorre, nell'ambito delle sue competenze, alla salvaguardia dell'ambiente, alla riduzione e se possibile eliminazione dell'inquinamento e delle sue cause al fine di assicurare nell'uso delle risorse, le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future.

7. Promuove l'equilibrato assetto del territorio; tutela la salute dei cittadini ed opera per la coesistenza delle diverse specie viventi; favorisce la soluzione del bisogno abitativo; valorizza il patrimonio storico, artistico del paese e le tradizioni culturali.

8. Valorizza lo sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa economica privata alla realizzazione di obiettivi di interesse generale, nel rispetto delle risorse ambientali.

9. Sostiene le attività e le iniziative del volontariato e delle libere associazioni. Favorisce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità.

10. Promuove la solidarietà della comunità locale rivolgendosi in particolare alle fasce di popolazione più svantaggiate anche attraverso condizioni speciali per l'uso dei servizi, o servizi ad esse specialmente rivolti. Valorizza le diverse culture che nel paese convivono.

11. Valorizza le risorse e le attività culturali, formative e di ricerca e promuove, nel rispetto delle reciproche autonomie, le più ampie collaborazioni fra le istituzioni culturali statali, regionali, provinciali e locali.

12. Favorisce un'organizzazione della vita urbana rispondente alle esigenze delle persone e delle famiglie. Armonizza gli orari dei servizi con le esigenze più generali dei cittadini.

13. Promuove la valorizzazione del lavoro nella società e disciplina al proprio interno procedure atte a favorire la partecipazione dei lavoratori alla determinazione degli obiettivi e delle modalità di gestione.

14. Concorre nell'ambito delle organizzazioni internazionali degli Enti locali e attraverso i rapporti di gemellaggio con altri Comuni, alla promozione delle politiche di pace e di cooperazione per lo sviluppo economico, sociale, culturale e democratico.

15. L'attività amministrativa del Comune si ispira a criteri di economicità, efficacia e pubblicità, di trasparenza, partecipazione, collaborazione, semplificazione, celerità, imparzialità e responsabilità.

16. Ai principi fondamentali è sottoposta ogni forma di attività comunale, sia di diritto pubblico che di diritto privato, sia svolta direttamente che mediante partecipazione ad altri organismi, enti o società.

 

Art. 3

 

INFORMAZIONE DEI CITTADINI

 

1. Il Comune assicura la più ampia informazione degli utenti sull' organizzazione e sulla gestione dei servizi pubblici e favorisce ogni iniziativa per fornire ai cittadini le notizie relative all'attività comunale e agli enti ed aziende nelle quali il Comune partecipa.

2. Per il raggiungimento di tali scopi l'accesso agli atti del Comune, delle aziende municipalizzate e delle istituzioni è assicurata a tutti, nei limiti stabiliti dalla legge e con le modalità previste dal regolamento;

3. Il Comune assicura mezzi e strutture, anche tecnologiche, per rendere effettivo l'esercizio dei diritti di informazione.

4. Sarà data la massima pubblicità a tutte le disposizioni attuative in materia di diritto all'informazione dei cittadini.

 

CAPO II.

DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELL'IDENTITÀ ETNICO-LINGUISTICA-CULTURALE DELLA COMUNITÀ

 

Art. 4

 

LINGUA ED IDENTITÀ DELLA COMUNITÀ DI LUSERNA

 

1. Il Comune di Luserna, quale massima istituzione rappresentativa della Comunità di Luserna,l'ultima di cultura e lingua germanofona «Cimbra»,ha tra l'altro il compito di salvaguardare la sopravvivenza della Comunità con la propria identità etnico/linguistico/culturale.

2. A tal fine si impegna a promuovere ogni utile iniziativa che faciliti la permanenza sul posto degli abitanti originari ed il loro ritorno, in particolare promuovendo lo sviluppo economico e dei servizi che consentano di lavorare e di vivere sul posto secondo standard medi correnti.

3. Considera membri della Comunità di Luserna oltre ai residenti anche gli oriundi e loro discendenti che si sentono membri della Comunità, in quanto legati ad essa da vincoli affettivi o parentali,che intendono conservare e sviluppare i rapporti con il paese ed i suoi abitanti e contribuire a mantenere vivo l'uso della lingua locale (cimbro).

4. Al fine di salvaguardare e facilitare la trasmissione alle future generazioni del patrimonio linguistico e culturale specifico di Luserna il Comune si impegna a promuovere il coinvolgimento di tutti su questo obiettivo e ad assicurare effettiva parità di trattamento della lingua germanofona «cimbra» rispetto alla lingua italiana.

5.In particolare:

a) garantisce la possibilità di uso della lingua germanofona «Cimbra»,in tutti i contatti con organi,uffici e servizi comunali e nelle manifestazioni che coinvolgono il Comune.

b) promuove la gestione della Scuola Materna secondo il modello bilingue e l'uso ed insegnamento della lingua germanofona cimbra nella scuola dell'obbligo e al di fuori di essa con ogni altra iniziativa integrativa.

c) svolge direttamente o sostiene ,anche con agevolazione materiali e contributi finanziari,gli enti, associazioni e privati che svolgono attività finalizzate alla conservazione e valorizzazione del Patrimonio etnico linguistico e culturale locale,inteso nel senso più ampio, e comunque a promuovere la conservazione dell'identità della Comunità e la sua riaggregazione, superando i confini del territorio comunale;

d) ripristina,nel rispetto dell'art.8 n.2, dello Statuto di Autonomia, i toponimi originari ed adotta la segnaletica bilingue per quanto riguarda spazi,edifici e servizi pubblici.

e) promuove trasmissioni radiofoniche e televisive e la pubblicazione di articoli, periodici, libri, videocassette, sussidi didattici nella lingua locale, al fine di promuoverne la conoscenza e l'uso e facilitare il collegamento tra Luserna e tutti i membri della comunità, ovunque viventi.

f) può curare la redazione del presente statuto anche nella lingua germanofona «cimbra».

g) destina espressamente una quota adeguata del Bilancio per le finalità di cui al presente articolo.

6. Nelle riunioni del Consiglio Comunale, della Giunta e delle Commissioni Comunali, nelle riunioni promosse dall'Amministrazione fermo rimanendo che allo stato attuale la lingua .italiana è l'unica ufficiale, ai membri della Comunità di Luserna è consentito svolgere interventi orali nella loro lingua «Cimbro» o consegnare testi scritti in tale lingua. Chi presiede la riunione assicura che l'intervento orale o scritto in cimbro venga tradotto in italiano. I verbali sono stesi da chi ex lege è preposto a tale incarico.

Nel verbale possono essere riportati anche scritti in Cimbro, purchè accompagnati dalla versione italiana che fa testo.

 

Art. 5

 

ASSUNZIONE DEL PERSONALE

 

(Articolo annullato con decisione della Giunta Prov. nella seduta del 25 novembre 1994 prot. 5145/E-B)

 

1. La conoscenza della lingua locale «Cimbro», certificata dall'Istituto Culturale Mocheno Cimbro o con atto notorio, costituisce a parità di altre condizioni e punteggi, titolo di precedenza nell'assunzione presso il Comune. Tra i titoli vari può essere tenuto conto della conoscenza di tale lingua.

 

Art. 6

 

DENOMINAZIONE DEL TERRITORIO E INSEGNE

PUBBLICHE E PRIVATE

 

1. Nel territorio del Comune,nel rispetto dell'art. 8 n.2 dello Statuto di Autonomia, la toponomastica in lingua germanofona “cimbra” è equiparata alla toponomastica in lingua italiana e il comune ne garantisce l’uso nella lingua o nelle lingue con le quali il territorio è tradizionalmente denominato.

2.  Il Comune rispetta pienamente la microtoponomastica originaria quale patrimonio storico della Comunità a prescindere dalla lingua in cui essa è espressa

3. Sono bilingui la carta intestata del Comune, i timbri ufficiali e la scritta sul gonfalone

4. Riguardo alle scritte nella segnaletica stradale vale quanto espresso nel precedente punto 1

 

Art. 7

USO DELLA LINGUA GERMANOFONA “CIMBRA” NEI PROCEDIMENTI

 

1. I soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento sono liberi di servirsi della lingua italiana o della lingua germanofona “cimbra” nei rapporti con l’Amministrazione comunale e con le istituzioni comunale.

2. Le risposte dell’amministrazione sono di norma nella stessa lingua. (comma annullato dalla Giunta provinciale nella seduta del 25 novembre 1994 prot. 514/5B)

3. L’Amministrazione comunale può provvedere i propri uffici  di moduli bilingui ed accompagnare gli avvisi al pubblico, comprese le convocazioni dei Consigli Comunali  e i relativi ordini del giorno, con testo anche nella lingua germanofona “cimbra”.

 

 

TITOLO II.

GLI ORGANI ELETTIVI

 

CAPO I

CONSIGLIO COMUNALE

 

Art. 8

FUNZIONI

 

1. Il consiglio comunale, composto dai consiglieri eletti, rappresenta la Comunità di Luserna ne individua ed interpreta gli interessi generali, quale organo di governo e indirizzo, nonché di controllo politico-amministrativo.

2. Esso adotta gli atti necessari al proprio funzionamento ed esercita le competenze assegnategli dalla legge regionale e le altre previste, nell’ambito della legge, dello Statuto.

3. Stabilisce gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e di gestione operativa, ed esercita su tutte le attività del Comune il controllo politico-amministrativo affinchè l’azione complessiva dell’Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nei documenti programmatici, con le modalità stabilite dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.

4. Esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo comunque spettanti al Comune, anche in forza di convenzione, su istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società anche per azioni che hanno per fine l’esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuati per conto del Comune od alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti: nomina e revoca, quando occorra, i rappresentanti  comunali negli enti ed organismi stessi, e organi di tali enti, aziende, istituzioni,organismi societari ed associativi. Approva gli atti fondamentali delle aziende speciali e delle istituzioni previsti dallo statuto aziendale del regolamento.

5. Nell’esercizio del controllo politico-amministrativo, il Consiglio verifica la coerenza dell’attività  amministrativa con i principi affermati dallo statuto, gli indirizzi generali, gli atti fondamentali e di programmazione.

6. Vota risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere posizioni ed orientamenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale, rivolti ad esprimere la partecipazione dei cittadini ad eventi esterni alla Comunità locale.

7. comma  eliminato con Deliberazione Consiliare n.43 dd.1.08.1997

8. Con l’approvazione degli atti fondamentali, il Consiglio può stabilire criteri guida per la loro  concreta attuazione. In particolare, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale il Consiglio definisce gli obiettivi da perseguire e i tempi per il loro  conseguimento, anche in relazione a singoli programmi, interventi o progetti.

9. Il Consiglio può altresì esprimere direttive per l’adozione da parte della Giunta di provvedimenti dei quali il Revisore dei conti abbia segnalato la necessità in relazione all’amministrazione  e alla gestione economica delle attività comunali

10. Quando uno o più consiglieri siano incaricati dal Sindaco dell’esercizio temporaneo di funzioni di istruttoria e rappresentanza inerenti specifiche attività o servizi, ai sensi dell’art. 16, comma 3, il Consiglio prende atto dell’incarico e determina, ove spetti, il rimborso spese.

11. Per l’esercizio delle sue funzioni il Consiglio si dota di altri strumenti idonei avvalendosi anche dell’attività del Revisore dei conti e tenendo conto delle risultanze del controllo di gestione, di cui all’art.52.

 

Art. 9

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

1. Il Consiglio comunale, quale organo supremo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo delibera sugli argomenti e sulle materie indicate nell’art.13 del nuovo Ordinamento dei Comuni (L.R. 4 gennaio1993 n°1)

2. Ai sensi della lettera O) del secondo comma dell’art.13 dell’Ordinamento dei Comuni spetta al Consiglio comunale deliberare in ordine ai seguenti ulteriori argomenti:

a)      la fissazione dell’indennità di carica al Sindaco, al Vicesindaco ed agli Assessori;

b)      la fissazione dei gettoni di presenza;

c)      il conferimento della cittadinanza onoraria del comune e conferimento di onorificenze;

d)     tutte le deliberazioni riguardanti  la denominazione di edifici, sale e luoghi pubblici, la toponomastica in quando rientrati nella competenza del comune;

e)      i provvedimenti di sdemanializzazione e di alienazioni di beni immobili.

 

Art.10

CONSIGLIERI

 

1.I Consiglieri entrano in carica all’atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

2. Essi rappresentano la Comunità di Luserna ed esercitano le  loro funzioni senza vincoli di mandato, con piena libertà d’opinione e di voto.

3. Sono responsabili dei voti che esprimono sulle proposte sottoposte alla deliberazione del Consiglio. Tuttavia, sono esenti da responsabilità i Consiglieri che dal verbale risultino assenti o contrari.

4. Il Consigliere che per motivi personali, di parentela, professionali o di altra natura, abbia interesse ad una deliberazione, deve assentarsi dall’adunanza per la durata del dibattito e della votazione sulla stessa, richiedendo che ciò sia fatto constatare a verbale.

5. Il regolamento disciplina  l’esercizio da parte dei consiglieri dell’iniziativa per gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio, la presentazione di interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzioni, l’esercizio di ogni altra facoltà spettante ai consiglieri a norma di legge, Statuto o regolamento.

6. Il regolamento stabilisce altresì le modalità di esercizio in esenzione di spesa, da parte dei consiglieri, dei diritti di informazione e di accesso stabiliti dalla legge e dallo Statuto.

7. Le dimissioni dalla carica sono presentate ai Sindaco per iscritto. Il Consiglio, preso atto delle dimissioni, provvede. ove previsto dalle norme di legge,alla immediata surrogazione nella prima adunanza successiva. .

8. Ai consiglieri spetta una indennità di presenza pari al 50% del massimo previsto dalla legge.Tuttavia il Consiglio Comunale può deliberare una riduzione per il periodo non superiore alla durata della propria legislatura.

 

Art. 11

CONVOCAZIONE E COSTITUZIONE

 

1. Il regolamento stabilisce modalità e termini per la convocazione del Consiglio.

2. Nella formulazione dell’o.d.g. è data priorità alle questioni urgenti ed ai punti non trattati nella seduta precedente.

3. II Consiglio comunale è convocato in seduta ordinaria per l’esercizio delle funzioni e l’adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo Statuto. Può articolare la propria attività in sessioni, con la durata e secondo le modalità stabilite dal regolamento.

4. Quando un quinto dei Consiglieri richieda una seduta straordinaria del Consiglio, il Sindaco la convoca entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

5. Il Consiglio comunale può essere convocato d’urgenza, nei modi e termini previsti dal regolamento, quando ciò sia necessario per deliberare su questioni rilevanti ed indilazionabili assicurando comunque ai Consiglieri la tempestiva conoscenza degli atti relativi agli argomenti da trattare.

6. Il Consiglio comunale è regolarmente costituito con la presenza di oltre la metà dei consiglieri comunali assegnati.

7. Ove, per l’ipotesi che il Consiglio non si costituisca regolarmente in prima convocazione, sia convocata in giorno diverso una seconda seduta con lo stesso ordine del giorno, nella nuova seduta è sufficiente l’intervento di 7 Consiglieri comunali, ferme restando le maggioranze richieste per particolari deliberazioni.

8. Qualora nella seduta di seconda convocazione debbano essere posti all’ordine del giorno in via d’urgenza ulteriori argomenti non compresi nell’ordine del giorno della seduta di prima convocazione, per la trattazione ditali argomenti si osservano i requisiti relativi alle sedute di prima convocazione.

9. Alle sedute del Consiglio comunale partecipa il Segretario comunale che, eventualmente coadiuvato, in senso strettamente materiale, dai funzionari di segreteria, cura la redazione del verbale, sottoscrivendolo assieme al Sindaco o a chi presiede l’adunanza.

10. Gli Assessori non consiglieri hanno diritto, e se richiesti obbligo, di partecipare alle adunanze del Consiglio, con pieno diritto di parola, ma senza diritto di voto.

11. Alle sedute del Consiglio comunale possono essere invitati i rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Società per azioni, Consorzi, Commissioni, nonché dirigenti e funzionari del Comune ed altri esperti o professionisti incaricati della predisposizione di studi e progetti per conto del Comune, per riferire sugli argomenti di rispettiva pertinenza.

12. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvi i casi nei quali, secondo la legge o il regolamento, esse debbano essere segrete.

13. Le norme generali di funzionamento dei Consiglio comunale sono stabilite dai regolamento.

 

Art.12
INIZIATIVA E DELIBERAZIONE DELLE PROPOSTE

 

1. L’iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del Consiglio comunale spetta alla Giunta, al Sindaco ed a ciascun Consigliere.

2. Le modalità per la presentazione e l’istruttoria delle proposte sono stabilite dal regolamento del Consiglio, che, al fine di agevolare la conclusione dei lavori consiliari, può prevedere particolari procedure e competenze delle Commissioni permanenti per l’esame e la discussione preliminare delle proposte di deliberazione.

3. Ogni deliberazione del Consiglio comunale s’intende approvata quando ha ottenuto il voto della maggioranza dei votanti, salvi i casi in cui la legge o lo Statuto prescrivono espressamente la maggioranza degli aventi diritto al voto o altre speciali maggioranze.

4. Ove si tratti di deliberare con voto segreto, per l’adozione della delibera è richiesta la partecipazione al voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti, nell’intesa che:

·         coloro che non depositano la scheda nell’urna si computano tra i presenti ma non tra i votanti.

·         le schede nulle o bianche si computano per determinare il numero dei presenti.

5. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dalla legge e dal regolamento.

6. In caso d’urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

 

Art. 13

NOMINE CONSILIARI

 

1. Il Consiglio comunale provvede alla nomina dei consiglieri comunali nelle Commissioni ed organismi nei quali è prevista la rappresentanza del Comune, in seduta pubblica e con votazione a scheda segreta, osservando le modalità stabilite dal regolamento. Quando sia prevista la presenza della minoranza nelle rappresentanze da eleggere, si procede con voto limitato.

 

Art. 14

GRUPPI CONSILIARI

 

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare, salva la facoltà di optare per un diverso gruppo, con il consenso di questo.

2. Il regolamento può determinare un numero minimo di consiglieri necessari per dare vita ad un gruppo, nonché le modalità per l’assegnazione al gruppo misto dei consiglieri altrimenti non appartenenti ad alcun gruppo.

3. Ciascun gruppo comunica al Sindaco il nome del Capo gruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo eletto.

4. Con il regolamento sono definiti mezzi e strutture di cui dispongono i Gruppi consiliari per assicurare l’esercizio delle funzioni loro attribuite.

5. Il regolamento del Consiglio può prevedere la conferenza dei Capi gruppo e ne stabilisce competenze e modalità di funzionamento.

 

Art. 15

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

 

1. Il Consiglio comunale può costituire, al suo interno. Commissioni permanenti, stabilendone il numero e le competenze con deliberazione.

2. Le Commissioni consiliari permanenti sono costituite da Consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale e voto plurimo, complessivamente tutti i Gruppi.

3. I Gruppi designano e comunicano al Sindaco i componenti delle Commissioni, in proporzione alla loro consistenza numerica, entro venti giorni dalla delibera di cui al primo comma

4. Il Sindaco iscrive la costituzione delle Commissioni consiliari permanenti all’ordine del giorno della prima riunione successiva del Consiglio comunale. All’elezione si provvede con voto palese.

5. Ciascuna Commissione elegge il Presidente nel proprio seno, con le modalità previste dal regolamento.

6. Il Sindaco e gli Assessori possono, e se richiesti debbono, partecipare alle riunioni senza diritto di voto, salvo che contemporaneamente non siano membri della commissione in quanto designati dai rispettivi gruppi consiliari.

7. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dalla legge e dal regolamento.

8. Il regolamento determina le ulteriori disposizioni necessarie al funzionamento delle Commissioni.

 

Art. 16

COMMISSIONI DI STUDIO E DI INDAGINE

 

1.Il Consiglio Comunale può nominare nel suo seno Commissioni speciali per lo studio, la valutazione e l’impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza, che non rientrano nella competenza ordinaria delle Commissioni permanenti. All’atto della nomina viene definito il compito da svolgere e il termine entro il quale la Commissione deve riferire al Consiglio.

2. Su proposta del Sindaco o su istanza sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri il Consiglio può costituire nel suo seno Commissioni speciali con il compito di accertare e valutare fatti o comportamenti riferiti agli organi elettivi o ai dipendenti comunali. Della Commissione fanno parte rappresentanti di tutti i Gruppi. All’atto della nomina viene definito l’ambito dell’inchiesta e i termini per concluderla e riferire al Consiglio. Il regolamento assegna alla Commissione, nell’ambito dell’organizzazione comunale, i poteri necessari per l’espletamento dell’incarico.

3. Il Sindaco può incaricare uno o più consiglieri all’esercizio temporaneo di funzioni di istruttoria e rappresentanza inerenti specifiche attività o servizi.

 

 

CAPO II.
SINDACO E GIUNTA COMUNALE

 

Art. 17

SINDACO

 

1. Il Sindaco, capo dell’amministrazione comunale, rappresenta il Comune e la Comunità, promuove le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare le finalità istituzionali del Comune.

2. Esprime l’unità di indirizzo ed emana le direttive attuative del programma, degli indirizzi generali espressi dal Consiglio e delle deliberazioni della Giunta

3. Rappresenta il Comune in giudizio e firma i mandati alle liti.

4. Nelle occasioni in cui è richiesto, e nelle altre in cui risulti opportuno, porta a tracolla della spalla destra la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica.

 

Art. 18
FUNZIONI

 

1. Il Sindaco convoca e presiede il Consiglio fissandone l’ordine del giorno ne dirige i lavori secondo regolamento, tutelando le prerogative dei Consiglieri e garantendo l’esercizio effettivo delle loro funzioni.

2. Convoca e presiede la Giunta fissandone l’ordine del giorno. Promuove e coordina l’attività degli Assessori, distribuendo tra essi le attività istruttorie sulla base del programma. Invita gli assessori a provvedere sollecitamente al compimento di specifici atti di amministrazione, riservandosi di sostituirsi ad essi ove risulti necessario.

3. Quando lo richiedono ragioni particolari può, sentita la Giunta, incaricare uno o più consiglieri dell’esercizio temporaneo di funzioni di istruttoria e rappresentanza inerenti specifiche attività o servizi.

4. Con il concorso degli Assessori sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all’esecuzione degli atti.

5. Assume le iniziative necessarie per assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società a prevalente capitale comunale svolgano le proprie attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta, ferme restando le relative autonomie gestionali.

6. Rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma. Stipula le convenzioni amministrative con altre amministrazioni o con i privati aventi ad oggetto i servizi o le funzioni comunali.

7. Emana gli atti di classificazione, le ingiunzioni, le sanzioni, i decreti, le autorizzazioni, le licenze, le abitazioni, i nulla osta, i permessi, altri atti di consenso comunque denominati, che la legge, lo statuto o i regolamenti non attribuiscano alla competenza della Giunta, del segretario.

8. Rilascia gli attestati di notorietà pubblica.

9. Esercita le ulteriori funzioni che gli sono assegnate dalla legge. dallo Statuto e dai regolamenti.

10. Quale Ufficiale del Governo svolge le funzioni stabilite dalla legge e sovrintende ai servizi di competenza statale attribui al Comune.

11. Informa il Consiglio Comunale sui procedimenti inerenti le Deliberazioni Consiliari inviate al controllo tutorio della Giunta Provinciale (comma introdotto con deliberazione consiliare n.43 dd.1.08.1997)

 

Art.19

DELEGHE

 

1. Il Sindaco può, con atto sempre revocabile, delegare proprie attribuzioni e la firma degli atti agli assessori, nell’ambito della previsioni contenute nel programma.

2. Può delegare un Assessore o un Consigliere a rappresentare il Comune nei consorzi o enti ai quali lo stesso partecipa, quando non possa provvedervi personalmente.

3. Le deleghe e le loro modificazioni sono comunicate al Consiglio Comunale nella prima adunanza successiva.

Art. 20

VICE SINDACO

 

1. Il Sindaco nomina fra gli Assessori facenti parte del consiglio comunale il Vicesindaco.Questo lo sostituisce nell’esercizio di tutte le sue attribuzioni in caso di assenza o di impedimento.Il provvedimento di nomina deve essere reso pubblico e trasmesso al Presidente della Giunta Provinciale e al Commissario del Governo.

2. Qualora anche il Vicesindaco sia assente o impedito

3. Il Sindaco può revocare in ogni tempo la nomina del Vicesindaco. Anche la revoca deve essere resa pubblica e portata a conoscenza del Presidente della Giunta provinciale e del Commissario di Governo. La nomina del nuovo Vicesindaco dovrà avvenire entro dieci giorni.

 

Art. 21

GIUNTA COMUNALE

 

1.La Giunta comunale è l’organo di governo del Comune. Essa opera per l’attuazione del programma, nel quadro degli indirizzi generali espressi dal Consiglio negli atti di sua competenza.

2.Essa è composta (tal Sindaco, che la presiede. e da .4 Assessori

3. Il Sindaco e gli Assessori sono eletti dal Consiglio comunale nel suo seno. Tuttavia il Consiglio può eleggere Assessori. nei limiti di legge del 50% del totale cittadini non consiglieri in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere comunale nonché di documentata competenza e qualificazione.

 

Art. 22

COMPETENZE

 

1. Spetta alla Giunta l’adozione degli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge alla competenza del Consiglio e che non rientrino nelle competenze, attribuite dalla legge. dallo Statuto o dai regolamenti al Sindaco, ad altri organi, al Segretario.

2. Essa esercita attività di iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio comunale, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per l’adozione degli atti consiliari.

3. Riferisce almeno semestralmente al Consiglio sull’attività svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del bilancio pluriennale, del programma delle opere pubbliche e dei singoli piani.

 

Art. 23
ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

 

(abrogato)

 

art. 24

FUNZIONAMENTO

 

1. La Giunta comunale esercita 1e proprie funzioni in forma collegiale. con le modalità stabilite dal regolamento approvato dal Consiglio.

2. La Giunta si riunisce con la presenza di oltre la metà dei suoi componenti e delibera con voto palese, sempre che non si debba procedere diversamente secondo la legge.

3. Alle adunanze della Giunta partecipa. senza diritto di voto, il Segretario comunale, che interviene, su argomenti diversi dalle questioni di legittimità. a richiesta del Sindaco o degli assessori interessati.

4. Possono partecipare su invito alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, e per il tempo strettamente necessario, il revisori dei conti, i rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Società per azioni, Consorzi, Commissioni, nonché funzionari del Comune ed altre persone che possano fornire elementi utili alle deliberazioni.

 

Art. 25

ASSESSORI

 

1. Gli Assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all’esercizio della potestà collegiale della Giunta.

2. Verificano e controllano lo stato di avanzamento dei piani di lavoro programmati, anche in relazione al settore di attività affidato alla loro responsabilità.

3. Esercitano, per delega del Sindaco e sotto la propria responsabilità, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all’esecuzione degli atti, nell’ambito di aree e settori di attività specificatamente definiti.

4. Gli Assessori non Consiglieri esercitano le funzioni relative alla carica con le stesse prerogative, diritti e responsabilità degli altri Assessori.

 

Art. 26

DIMISSIONI, CESSAZIONE E REVOCA DEGLI ASSESSORI

 

1. Le dimissioni o la cessazione dall’ufficio di Assessori per altra causa sono comunicate al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva. Nella stessa seduta il Consiglio provvede alla sostituzione, su proposta del Sindaco, con la maggioranza prescritta per l’elezione della Giunta.

2. Il Sindaco può motivatamente proporre al Consiglio la revoca di singoli componenti della Giunta, designando contestualmente il sostituto. La proposta del Sindaco è accolta, e il nuovo assessore sostituito al precedente, quando voti a favore di essa, a scrutinio palese, la maggioranza assoluta degli aventi diritto. Si devono ritenere impregiudicati i diritti di iniziativa dei Consiglieri.

 

Art. 27

VOTAZIONE DELLA SFIDUCIA COSTRUTTIVA

 

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica se la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio approva per appello nominale una mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati al Comune. La mozione di sfiducia deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata il Consiglio è sciolto e viene nominato un Commissario.

 

 

 

TITOLO III.
L’ORGANIZZAZIONE

 

 

CAPO I.
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

 

 

Art. 28

PRINCIPI

 

1. L’organizzazione amministrativa del Comune ha quale riferimento ultimo e unificante il cittadino e le sue esigenze. Persegue la massima efficienza e qualità dei servizi, muovendo dai bisogni espressi dalla comunità e valorizzando in massimo grado le risorse del personale.

 

Art. 29
STRUTTURA DEGLI UFFICI COMUNALI

 

1.L’ordinamento degli uffici e le loro competenze sono demandate al regolamento.

 

Art. 30

POSIZIONE GIURIDICA DEL SEGRETARIO COMUNALE

 

1. Il Segretario Comunale dipende in tale sua qualità dal Sindaco.

 

Art. 31

FUNZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

 

1. Il Segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune, è capo del personale ed ha funzione di direzione. di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo. Esso dipende funzionalmente dal Sindaco, dal quale riceve direttive, ed al quale presta in ogni circostanza la sua collaborazione.

2. Partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta, redige i relativi verbali apponendovi la propria firma. Esprime parere di legittimità sulle deliberazioni del Consiglio e della Giunta. Provvede alla pubblicazione degli atti del Comune e, quando necessario, al loro invio agli organi di controllo.

3. Cura le procedure attuative delle deliberazioni e dei provvedimenti, vigilando sulle strutture competenti; sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dipendenti, presta ad essi consulenza giuridica, ne coordina l’attività e dirime eventuali conflitti di competenza sorti tra i medesimi.

4. Provvede agli atti di gestione del personale demandatagli dal regolamento.

5. E’ membro della commissione di disciplina. Irroga la censura nei confronti dei dipendenti.

6. Roga nell’interesse del Comune, se richiesto dal Sindaco, gli atti consentiti dalla legge. Sempre che non sia incaricato delle funzioni di ufficiale rogante, presiede le commissioni di gara e stipula i contratti.

7. Esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle leggi e dai regolamenti.

Spetta in particolare al Segretario Comunale:
a) predisporre proposte, programmi progetti, sulla base delle direttive ricevute dagli organi di governo;
b) formulare gli schemi dei bilanci di previsione e consuntivi;
c) organizzare,sulla base delle direttive degli organi del Comune, le risorse umane, finanziarie e strumenti a disposizione, per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi approvati dagli organi del Comune.

8. Il regolamento di contabilità determina l’ambito della gestione degli uffìci e servizi comunali assegnata al Segretario.

9. Ferme le competenze specificamente attribuite ad altri organi del Comune, i regolamenti disciplinano l’esercizio da parte del Segretario delle altre competenze relative ad atti non discrezionali.

 

TITOLO IV.
I SERVIZI PUBBLICI

 

Art. 32

PRINCIPI

 

1. I servizi comunali, in qualsiasi forma gestiti, sono disciplinati in modo da consentire il più ampio soddisfacimento delle esigenze degli utenti, cui è finalizzata l’organizzazione del lavoro e del personale, fermo restando il rispetto dei diritti ad esso attribuiti dalla legge e dagli accordi collettivi.

2. Il Comune accetta e promuove la collaborazione con i privati, anche affidando ad essi la gestione dei servizi che possano in tal modo essere svolti con maggiore efficienza ed efficacia.

3. Il Comune valorizza la partecipazione degli utenti, anche istituendo appositi organismi o accogliendo forme spontanee di autorganizzazione. Nei regolamenti sono sempre stabiliti modalità e termini per le osservazioni degli utenti e delle loro associazioni sulla gestione del servizio.

4. Il Comune riconosce il valore sociale delle organizzazioni del volontariato, della cooperazione e degli altri enti o organismi senza fìni di lucro nella individuazione dei bisogni sociali, civili, culturali, nonché nella risposta ad essi, e ne promuove lo sviluppo, il sostegno e la collaborazione. Assicura ad essi la partecipazione alla programmazione e il concorso alla realizzazione degli interventi pubblici.

5. In ogni caso i servizi debbono risultare facilmente accessibili, garantire standard qualitativi conformi agli obiettivi stabiliti, assicurare pienamente l’informazione degli utenti sui loro diritti e sulle condizioni e le modalità di accesso, controllare e modificare il proprio funzionamento in base a criteri di efficacia ed efficienza.

 

Art. 33

FORME DELLA GESTIONE

 

1. I servizi sono gestiti in economia, in concessione, mediante azienda speciale, mediante istituzione, mediante società a partecipazione pubblica mediante le forme collaborative previste dalla legge.

2. La forma e le modalità di gestione sono scelte sulla base di espressa valutazione comparativa delle diverse possibilità in termini di efficienza, efficacia, economicità.

 

TITOLO V.
LE FORME COLLABORATlVE E ASSOCIATIVE

 

Art. 34

PRINCIPI DI COOPERAZIONE

 

1. Nel quadro degli obbiettivi e fini della comunità comunale ed in vista del suo sviluppo economico, sociale e civile, il Comune ha rapporti di collaborazione e di associazione con gli altri Comuni, con la Comunità montana con ogni altra pubblica amministrazione, con i privati, avvalendosi, nei limiti della legge, delle forme che risultino convenienti. economiche ed efficaci rispetto allo scopo prefissato.

2. In particolare, il Comune può promuovere o aderire a convenzioni, accordi di programma. consorzi.

 

Art. 35

CONVENZIONI

 

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l’esercizio associato di funzioni e servizi determinati che non richiedano la creazione di strutture amministrative permanenti mediante apposite convenzioni con enti Locali o soggetti privati, stipulate ai sensi dell’art. 40, comma 2, della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1.

2. Con l’approvazione della convenzione il Consiglio comunale indica le ragioni tecniche, economiche e di opportunità che ne rendono utile o vantaggiosa la stipulazione.

3. Nell’ambito dei servizi il Comune stipula in particolari convenzioni con le organizzazioni del volontariato e della cooperazione, e con gli altri enti ed organismi operanti senza fini di lucro.

Art. 36
PARTECIPAZIONE AD ACCORDI DI PROGRAMMA

 

1. La promozione o la partecipazione del Comune agli accordi di programma previsti dalla legislazione statale o regionale è deliberata dal Consiglio comunale.

2. Il Sindaco stipula l’accordo in rappresentanza del Comune. Quando al Comune spetta la competenza primaria o prevalente sull’opera o sugli interventi, ne promuove la conclusione e lo approva.

3. Gli accordi promossi dal Comune prevedono in ogni caso:

a) i soggetti partecipanti;

b) l’oggetto e le caratteristiche dell’intervento;

c) i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell’accordo;

d) il piano finanziario, comprensivo dei costi, delle fonti di finanziamento e della regolamentazione dei rapporti fra gli enti partecipanti;

e) le modalità di guida e coordinamento dell’attuazione e di ogni altro connesso adempimento. ivi compresi gli interventi surrogatori;

f) le eventuali procedure di arbitrato.

 

Art. 37

CONSORZI

 

1. Il Comune partecipa a Consorzi con altri Comuni ed Enti Pubblici, al fine di organizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo sociale od economico, qualora ragioni di maggiore efficienza e di economia di scala ne rendano conveniente la conduzione in forma associata ed appaia insufficiente lo strumento della semplice convenzione. La qualificazione del «servizio rilevante sotto il profilo sociale» è da intendersi in senso lato con generico riferimento agli aspetti sociali dell’attività amministrativa comunale.

2. L’adesione al Consorzio è deliberata dal Consiglio comunale mediante approvazione, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, della convenzione costitutiva e dello Statuto del Consorzio.

3. Il Sindaco, o il suo delegato, sente la Giunta comunale sugli argomenti posti all’ordine del giorno dell’assemblea consortile. Qualora l’urgenza non lo consenta, informa delle questioni trattate la Giunta nella seduta successiva.

4. Qualora non possa intervenire personalmente all’assemblea consortile, il Sindaco delega il vice Sindaco o un altro componente della Giunta.

5. Gli atti fondamentali del Consorzio, trasmessi al Comune, sono posti a disposizione dei Consiglieri comunali e, su richiesta, della cittadinanza.

 

TITOLO VI.
LA PARTECIPAZIONE

 

Art. 38

PARTECIPAZIONE POPOLA RE

 

1. Il Comune promuove e garantisce la partecipazione dei cittadini all’attività dell’ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

2. Il Comune riconosce e valorizza le autonome forme associative e cooperative ed in particolare le associazioni rappresentative dei mutilati, degli invalidi e dei disabili, nonché le associazioni culturali, educative, di istruzione e sportive. incentivandone l’accesso alle strutture ed ai servizi dell’ente.

3. La partecipazione popolare si realizza anche nella articolazione del Comune in Frazioni, secondo le disposizioni stabilite con regolamento.

4. L’Amministrazione può prevedere forme di consultazione per acquisire il parere della Comunità locale. di specifici settori della popolazione e di soggetti economici e sociali su particolari problemi.

 

Art. 39
STRUMENTI DI  PARTECIPAZIONE

 

1. Al fine di promuovere e garantire la partecipazione democratica dei cittadini e di valorizzare le autonome forme associative e cooperative il Comune può prevedere e disciplinare:

-assemblee pubbliche finalizzate, assemblee dei capi famiglia, consulte, Albo delle associazioni, Albo delle Categorie, comitati, ricerche e sondaggi, convenzioni, sportello dei cittadini, conferenze di settore, consigli comunali aperti, assemblee di frazione. di zona, incontri con la popolazione promossi dal Sindaco, rapporti con agenzie educative, culturali, religiose, economiche, turistiche presenti sul territorio, carte dei diritti, piano degli orari dei servizi delle città, procedure di conciliazione, comitati a partecipazione di organismi senza fini di lucro.

 

Art. 40
CONSULTAZIONI POPOLARI E REFERENDUM

 

1. Possono essere richiesti referendum consultivi e propositivi in relazione a problemi e materie di competenza locale.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, né su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nei tre anni precedenti.

3. Possono richiedere il referendum il 20 per cento degli elettori per il Consiglio comunale, sull’ammissibilità del referendum decide il Consiglio Comunale;

4. Anche in assenza di richieste, il referendum può essere disposto dal Consiglio comunale.

5. Il regolamento disciplina la presentazione della richiesta, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

6. Il referendum è indetto entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

Art. 41
PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

1. Gli elettori del Comune, in numero di almeno 15 possono avanzare proposte per l’adozione di provvedimenti amministrativi. Ogni proposta determina le persone che rappresentano i firmatari, in numero non superiore a tre.

2. Il Sindaco trasmette le proposte, entro 30 giorni dal- la presentazione, all’organo competente. corredandole del parere del Segretario e dei responsabili dei servizi interessati. nonché dell’attestazione relativa alla copertura finanziaria.

3. L’organo competente, o se si tratti del Consiglio la,’ - commissione consiliare, sente i rappresentanti dei proponenti entro 30 giorni dalla trasmissione della proposta

4. Qualora tra l’Amministrazione comunale ed i rappresentanti dei proponenti. nel perseguimento dei pubblico interesse, siano raggiunte intese sul contenuto del provvedimento cui si riferisce la proposta. di esse è dato atto in apposito verbale.

5. Gli uffici comunali collaborano con i proponenti fornendo ogni informazione sia sugli aspetti sostanziali che su quelli formali e procedurali.

 

Art. 42

IL DIFENSORE CIVICO

 

1. La funzione del Difensore Civico viene esercitata in base ad una convenzione con il Difensore Civico, il quale funge sul territorio della Provincia Autonoma di Trento ai sensi delle disposizioni in materia.

2. Qualora venisse istituito il Difensore Civico in collaborazione con altri comuni o comunità comprensoriale il Comune potrà servirsi del Difensore Civico stipulando apposita convenzione.

 

TITOLO VII.
I PRINCIPI DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA

 

Art. 43

DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI

 

1. Per ciascun tipo di procedimento il termine massimo entro cui deve concludersi è di 60 giorni, salvi i casi in cui un diverso termine è fissato dalla legge o dai regolamenti. Il termine decorre dal ricevimento della domanda o dall’avvio d’ufficio del procedimento.

2. Nel procedimenti relativo all’adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive saranno previste adeguate forme di partecipazione degli interessati secondo quanto stabilito da regolamento ex L.R. n.13/93.

 

Art. 44

SPECIALI FORME DI PUBBLICITÀ

 

1.Il Segretario comunale assicura che siano posti a disposizione nei locali del Comune, per la loro libera consultazione, i seguenti atti:

a) lo Statuto;
b) i regolamenti;
e) il bilancio pluriennale;
il) il bilancio comunale e i documenti annessi;
e) i piani urbanistici, il piano del commercio e tutti gli atti di programmazione e di pianificazione del Comune;
f) ogni altro atto generale e fondamentale, che in base a delibera del Consiglio comunale debba essere posto alla libera consultazione dei cittadini.

2. Il regolamento stabilisce le forme di pubblicità nell’ambito del Comune degli atti amministrativi e giurisdizionali di annullamento di atti comunali, nonchè le forme di pubblicità delle controversie attive o passive in cui il Comune è interessato.

3. Le aziende e gli enti dipendenti del Comune hanno l’obbligo di informare la loro attività ai principi di cui al presente articolo.

 

Art. 45

DIRITTO DI ACCESSO

 

1. Chiunque vi abbia interesse può accedere ai documenti amministrativi del Comune, delle aziende. Enti, istituzioni da esso dipendenti nonché, sulla base di apposita clausola del capitolato o della convenzione, dei concessionari dei servizi comunali.

2. Sulla domanda di visione si provvede, nell’orario e con le modalità stabilite, immediatamente. Al rilascio delle copie si provvede con sollecitudine, nei limiti della disponibilità dei mezzi.

3. I1 regolamento disciplina le modalità per la presentazione delle domande di accesso, per l’accesso, per il rilascio di copie e per il pagamento delle somme dovute, in modo che sia assicurata la immediatezza dell’accesso e la massima semplicità delle procedure, senza aggravi di tempo, di attività e di spesa per i richiedenti.

4. Il Segretario comunale o il diverso funzionario indicato dal regolamento oppone, nei casi previsti dalla Legge, il rifiuto, la limitazione e il differimento dell’accesso, con atto motivato e comunicato per iscritto entro 15 giorni.

5. I documenti dell’Archivio Storico del Comune sono consultabili previa autorizzazione del Sindaco e secondo modalità di legge.

 

TITOLO VIII.
LA GESTIONE FINANZIARIA

 

Art. 46

CRITERI GENERALI

 

1. La gestione finanziaria del Comune si fonda sul principio della certezza delle risorse, proprie e trasferite, nell’ambito delle leggi sulla finanza pubblica.

2. Il Comune esercita la potestà impositiva e decisionale autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge, secondo criteri di giustizia e nel perseguimento dei fini statutari.

3. Le tariffe e i corrispettivi per i servizi pubblici sono fissati, di norma, secondo il criterio della tendenziale copertura dei costi di gestione.

4. Quando ragioni di carattere sociale impongono di esercitare i servizi a tariffe che non coprono i costi di gestione, gli strumenti finanziari e contabili sono redatti in modo da evidenziare la provenienza e la dimensione del finanziamento integrativo.

5. Nella determinazione delle tariffe dei servizi di stretta necessità sociale il Comune può tenere conto della capacità contributiva degli utenti e dell’esigenza di favorire la conservazione e la riaggregazione della comunità di Luserna.

6. Le entrate provenienti da beni di uso civico sono destinate alla manutenzione e miglioramento del relativo patrimonio ed al soddisfacimento di bisogni sociali in particolare di bambini e anziani, al fine di favorire la permanenza ed il ritorno in paese degli abitanti originari

7. Nella parte corrente del Bilancio di previsione figurano appositi capitoli di spesa - di entità non inferiore,per quanto possibile, al 15% delle entrate dei primi tre titoli - finalizzate alla conservazione e sviluppo della cultura, lingua ed identità del gruppo etnico-linguistico locale. Tel quota sarà destinata a finanziare iniziative o attività specificate nell’art.4. In sede di conto consuntivo viene rendicontato al Consiglio comunale dell’utilizzazione della quota.

 

Art. 47

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

 

1. La gestione contabile del Comune è disciplinata, nell’ambito delle leggi e dello Statuto, sulla base di apposito regolamento, deliberato dal Consiglio comunale con la maggioranza degli aventi diritto.

2. Il Comune delibera nei termini di legge il bilancio di previsione per l’anno successivo, redatto in termini di competenza e di cassa, osservando i principi di universalità, veridicità, unità, integrità, specificazione, pareggio finanziario ed equilibrio economico.

3. Il bilancio e i suoi allegati sono redatti in modo da consentirne la lettura dettagliata ed intelligibile per programmi, servizi ed interventi. Esso è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale, redatto in termini di sola competenza, di durata pari a quello della Provincia autonoma di Trento.

4. Gli impegni di spesa sono assunti previa attestazione di ragioneria della esistenza e sufficienza della copertura finanziaria.

5. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio. Alla elaborazione della contabilità si perviene sulla base di una rilevazione generale del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell’ente.

6. Al conto consuntivo è allegata una relazione contenente, tra l’altro, la valutazione di efficacia dell’azione svolta e dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi deliberati, nonché, per i centri di attività per i quali siano attivate forme di contabilità costi-ricavi, il valore dei prodotti ed eventualmente dei proventi ottenuti.

7. Il conto consuntivo e la relazione di cui al comma precedente sono presentati dalla Giunta al Consiglio almeno trenta giorni prima del termine fissato dalla legge per l’approvazione da parte del Consiglio medesimo.

 

Art. 48

IL REVISORE DEI CONTI

 

1. Il Revisore dei conti è un organo tecnico ausiliario del Comune, al quale compete la vigilanza sulla regolarità di tutta la gestione contabile e finanziaria dell’amministrazione. Egli ha:

a) una funzione di controllo interno;

b) una funzione di collaborazione;

c) una funzione propositiva nei confronti del Consiglio Comunale

d) una funzione di consulenza.

2. Al fine dell’esercizio delle sue funzioni il Revisore dei conti ha in ogni momento libero accesso a tutti gli atti e documenti del Comune.

3. Il Consiglio Comunale può incaricare il Revisore dei conti ad esaminare se del caso singoli provvedimenti aventi rilevanza contabile.

4. In sede di approntamento del bilancio di previsione il Revisore dei conti deve essere presente. In tale occasione può presentare osservazioni e proposte.

5. Al Revisore dei conti dovrà essere consegnata una copia del bilancio di previsione. Il Revisore dei conti deve essere presente nella seduta del Consiglio Comunale nella quale viene approvato il bilancio di previsione e nella seduta nella quale viene approvato il conto consuntivo.

6. Al Revisore dei conti deve essere comunicate tutte le deliberazioni relative a variazioni di bilancio.

7. Impregiudicati i casi previsti dalla legge non può essere nominato quale Revisore dei conti che sia parente od affine in linea ascendente o discendente fino al quarto grado col Sindaco o con Assessori, chi abbia una lite pendente con Comune o con le sue aziende e chi abbia assunto incarichi professionali da parte del Comune.

 

Art. 49

CONTROLLO INTERNO DELLA GESTIONE ECONOMICA

 

1. Il Consiglio Comunale può, se del caso, chiedere al Revisore dei Conti un’analisi dei costi per singoli servizi.

 

Art. 50

FACOLTÀ DEL REVISORE DEI CONTI

 

1. Il Revisore dei conti, nell’esercizio delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune ed ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio e della Giunta.

2. Il Revisore esercita i compiti stabiliti dalla legge e verifica l’avvenuto accertamento delle consistenze patrimoniali dell’Ente.

3. Può formulare, anche autonomamente dalla relazione sul rendiconto, rilievi e proposte per conseguire efficienza. produttività ed economicità di gestione.

4. Fornisce al Consiglio, su richiesta, elementi e valutazioni tecniche ai tini dell’esercizio dei compiti di indirizzo e controllo del Consiglio medesimo.

 

Art. 51

CONTROLLO DI GESTIONE

 

1. Il Comune dota i propri uffici e servizi degli strumenti organizzativi necessari al controllo di gestione, quale processo interno di analisi, valutazioni e proposte rivolto ad assicurare l’utilizzazione delle risorse nel modo più efficiente, efficace ed economico.

 

 

TITOLO IX.
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 52
MODIFICAZIONI ALLO STATUTO

 

1. Per le modifiche allo Statuto valgono le disposizioni dell’Ordinamento dei Comuni in ordine alle procedure ed alle relative maggioranze.

2. Una proposta per l’abrogazione o per la parziale  modifica dello Statuto respinta dal Consiglio comunale non può essere ripresentata prima del decorso di un anno.

3. Nel semestre antecedente al rinnovo del consiglio comunale non può effettuarsi alcuna modifica allo statuto.

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