Delibera n°9 del 22 marzo 1981:Approvazione Regolamento Consiglio Comunale di Luserna
Delibera n° 30 del 18 luglio 1981: Modifiche al Regolamento Consiglio Comunale di Luserna
CONUNE DI LUSERNA
Provincia di Trento
R E G O L A M E N T O
del
CONSIGLIO COMUNALE
CAPO I
Consiglieri e adunanze del Consiglio
art.1
Convocazione del Consiglio
Il Consiglio comunale si riunisce di norma su convocazione del Sindaco a seguito di determinazione della Giunta comunale.
Deve riunirsi entro dieci giorni dalla richiesta di 1/5 dei Consiglieri in carica o dall’invito del Presidente della Giunta provinciale. La data di convocazione e l’ordine del giorno sono ogni caso stabiliti dalla Giunta comunale. Nei casi d’urgenza la riunione del Consiglio comunale ha luogo su determinazione del Sindaco, il quale indica nell’avviso lo scopo della riunione.
art. 2
Procedura della convocazione
La convocazione é fatta dal Sindaco con avviso scritto da consegnarsi ai Consiglieri nei termini e nei modi indicati dall’art. 30 della L.R. 21 ottobre 1963 e successive modificazioni.
L’avviso con gli argomenti da trattare (ordine del giorno) deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della data stabilita per l’adunanza. In tali giorni non è computato quello in cui l’avviso viene notificato.
Contemporaneamente l’avviso di convocazione ed il relativo elenco devono essere trasmessi alla Giunta provinciale.
Nel periodo compreso fra il giorno di ricevimento dell’avviso e quello fissato per l’adunanza, ogni Consigliere ha diritto di esaminare, nella sede comunale,durante le ore d’ufficio, gli atti relativi alle singole proposte iscritte all’ordine d giorno. Il Segretario del Comune provvede, inoltre, che sia affisso all’albo comunale, in contemporaneità con l’indetta convocazione, l’ordine del giorno con gli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio. Nei casi d’urgenza, i termini per gli adempimenti di cui al presente articolo, sono ridotti a 24 ore. Altrettanto resta stabilito per gli argomenti da trattare in aggiunta ad altri già iscritti all’ordine del giorno.
art .3
Domicilio del Consigliere
Agli effetti di quanto disposto dall’art. precedente, ogni Consigliere deve comunicare per iscritto il proprio domicilio nel Comune entro 10 giorni dalla notifica dell’avvenuta elezione.
art.4.
Casi di obbligatoria astensione dalle deliberazioni
I componenti gli organi collegiali del Comune devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie nei confronti dei corpi cui appartengono o degli stabilimenti dai medesimi amministrati, o soggetti alla loro amministrazione o vigilanza o interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti sino al quarto grado, o del coniuge, o degli affini fino al secondo grado, o di conferire impieghi ai medesimi. Il divieto importa anche l’obbligo di allontanarsi dall’aula durante la trattazione di detti affari. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche al Segretario.
art. 5
Funzioni deliberative
Le funzioni e le attribuzioni del Consiglio sono stabilite dalla legge.
art.6
Incarichi speciali a Consiglieri
Il Consiglio può incaricare uno o più dei suoi membri di riferire sopra gli oggetti che esigono indagini o esame speciale.
art .7
Nomina di Commissioni speciali
Il Consiglio può procedere alla nomina di Commissioni Speciali per lo studio di particolari affari o questioni. La composizione di tali Commissioni e le norme relative al loro funzionamento sono stabilite nel Capo VII del presente regolamento.
art.8
Facoltà dei delegati speciali
Ai propri delegati speciali che rappresentano l’Amministrazione comunale. presso altri enti o istituti, il Consiglio può deliberare di conferire la facoltà di impegnare il Comune nei limiti del loro mandato, ad eccezione dell’assunzione di spesa che non siano stati deliberati nelle forme di legge. (abrogato)
CAPO II
Gruppi e rappresentanze consiliari
art.9
Funzioni di rappresentanza e deputazioni consiliari
Per le funzioni di rappresentanza dei Consiglio comunale spetta al Consiglio stesso determinare il numero dei membri che compongono le singole Deputazioni in aggiunta all’organo rappresentativo dell’ Amministrazione comunale. I nomi dei componenti le medesime sono concordati con i capigruppo e, in mancanza di accordo, estratti a sorte.
art 10
Dichiarazioni di appartenenza
Entro dieci giorni dalla prima adunanza dopo l’elezione i Consiglieri dichiarano al Sindaco per iscritto a quale gruppo consiliare intendono appartenere o a quale desiderano aggregarsi. I Consiglieri che desiderano cambiare gruppo, lo dichiarano al Sindaco che ne da’ comunicazione al Consiglio nella seduta successiva.
art.11
Elezione dei capigruppo
Entro venti giorni dalla data della prima adunanza del Consiglio dopo l’elezione, ciascun gruppo deve provvedere alla nomina del loro capogruppo e darne comunicazione al Sindaco. Dall’avvenuta elezione dei capigruppo, il Sindaco dà comunicazione al Consiglio nella prima adunanza successiva.
art. 12
Conferenza dei capigruppo
La conferenza dei capigruppo è presieduta dal Sindaco o dall’ Assessore competente per materia ed é costituita dai capi di ciascun gruppo nonché dalle rappresentanze consiliari che intervengono con le stesse prerogative. __ La conferenza é convocata dal Sindaco, ogni qualvolta lo ritenga utile, per consultarsi:
a) sull’andamento e la durata delle sessioni e delle sedute consiliari
b) sulla metodologia da seguire nella discussione consiliare di un determinato argomento
c) su determinare proposte della Giunta da sottoporre al Consiglio.
CAPO III
Presidenza e disciplina delle sedute
art.13
Presidenza delle sedute
Le sedute del Consiglio sono presiedute dal Sindaco. In caso di assenza o impedimento del Sindaco o del Vicesindaco, ne fa le veci 1’Assessore anziano e, in mancanza di Assessori, il Consigliere anziano.
art.14
Divieto a1 Sindaco ed agli Assessori di presiedere la seduta in cui si discute il conto consuntivo o il rendiconto
Il Sindaco o gli Assessori non possono presiedere il Consiglio comunale quando tratti il conto consuntivo, alla cui gestione hanno partecipato. Il Consiglio comunale elegge un presidente temporaneo.
art .15
Potere discrezionale del Presidente
Il Presidente apre la seduta all’ora stabilita, dirige e modera la discussione sugli affari nell’ordine stabilito, fa osservare le norme di legge e di rego1anento, concede la facoltà di parlare, pone in votazione le proposte, proclamandone poi il risultato.
Ha facoltà di sospendere e sciogliere l’adunanza.
Può prendere la parola tutte le volte che lo ritiene opportuno, anche per dare spiegazioni o chiarimenti.
art .16
Disciplina delle adunanze. Richiamo all’ordine. Censura.
Se un Consigliere turba l’ordine della seduta o pronuncia parole sconvenienti, il Presidente deve richiamano all’ordine. Il Consigliere richiamato può prendere posizione e dare spiegazioni al Consiglio sul suo comportamento.Dopo un secondo richiamo all’ordine nella stessa seduta, il Presidente può proporre al Consiglio il provvedimento disciplinare della “censura” a carico del richiamato. Indipendentemente da precedenti richiami, la “censura” può essere proposta dal Presidente quando un Consigliere provochi tumulti o disordini nell’assemblea o trascenda a oltraggio o a vie di fatto.
In tal caso la proposta dei Presidente, dopo le spiegazioni del Consigliere, é subito messa ai voti, senza discussione per alzata di mano.
art. 17
Tumulti nell’aula
Quando sorga tumulto nell’aula e siano riusciti vani i richiami del Presidente, questi abbandona il seggio e ogni discussione deve intendersi sospesa. Se il tumulto continua, il Presidente sospende la seduta per un dato tempo o, secondo l’opportunità, la dichiara tolta. In quest’ultimo caso il Consiglio é riconvocato a domicilio.
art.18
Disciplina del pubblico
Le persone che assistono nella parte riservata al pubblico, devono rimanere in silenzio, astenendosi da qualunque cenno di approvazione o di disapprovazione, come pure da qualunque manifestazione rumorosa o di disturbo. Il Presidente, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare che venga allontanato dalla sala chiunque sia causa di disordini e può avvalersi della forza pubblica. Tali provvedimenti devono essere motivati e trascritti nel processo verbale della seduta.Ove il pubblico non si attenga alle disposizioni di cui i primo comma del presente articolo o quando non sia possibile individuare l’autore del disordine, il Presidente può ordinare che sia sgombrata l’aula o quella parte di aula in cui il pubblico non si mantenga disciplinato o dove l’ordine sia stato turbato.
Nell’aula o nella parte di aula fatta sgomberare non possono essere riammessi gli espulsi. Dopo esaurita la discussione da parte dei Consiglieri, il Presidente può concedere al pubblico la facoltà di intervenire nel dibattito e ne stabilisce la durata.
art .19
Disciplina delle sedute
Nessuna persona estranea può avere accesso durante la seduta nella parte dell’aula riservata al Consiglio.altre al Segretario, agli impiegati addetti ed al messo comunale, può, a seconda delle esigenze delle materie in discussione, essere ammessa la presenza di determinati esperti I giornalisti resocontisti devono prendere posto nel banco a loro destinato.
art. 20
Pubblicità delle sedute
Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, eccettuati i casi in cui, con deliberazione consiliare motivata, sia altrimenti stabilito.
La seduta deve essere dichiarata segreta quando venga prospettata la necessità di esprimere giudizi sulle qualità o sulle attitudini di una o più persone. Le elezioni del Sindaco, della Giunta comunale, dei revisori dei conti, delle commissioni e dei componenti dei co1legi, nonché le deliberazioni del bilancio di previsione, del rendiconto, dei regolamenti e capitolati generali, devono essere adottate in seduta pubblica. Quando la seduta viene rinviata ad altra data fissa per il completamento dell’ordine del giorno verranno avvertiti solo i Consiglieri che risultano assenti al momento della sospensione.
art. 21
Nullità delle deliberazioni
Sono nulle le deliberazioni adottate in adunanze illegali o su oggetti estranei alle attribuzioni del Consiglio o in violazione di disposizioni di legge.
CAPO IV
Svolgimento delle sedute consiliari
art. 22
Apertura delle adunanze
L’adunanza del Consiglio deve aprirsi con l’appello nominale dei Consiglieri, fatto dai Segretario, per accertare la presenza dei consiglieri in numero legale.Al principio di ogni adunanza il Presidente propone due Consiglieri per le funzioni di scrutatori ed un Consigliere designato alla firma del verbale dell’adunanza.
I due scrutatori, di cui uno della minoranza, assistono il Presidente durante le votazioni e con lui ne accertano il risultato.
art. 23
Numero minimo legale in prima ed in seconda convocazione
Il Consiglio non può deliberare se non interviene la maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune. In seconda convocazione, che deve aver luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide, purché intervengano almeno sette Consiglieri. In prima convocazione il Consiglio può deliberare solo sugli oggetti contenuti nell’ avviso. In seconda convocazione il Consiglio può deliberare solo sugli oggetti contenuti nell’avviso di prima convocazione. Nel caso che, in seconda convocazione, siano aggiunte proposte all’ordine del giorno di prima convocazione, queste non possono essere poste in discussione e deliberate se non sono trascorse ventiquattro ore dall’avviso dato ai Consiglieri.
art.24
Procedura per la seconda convocazione
Quando, in seguito alla convocazione del Consiglio, la seduta non possa aver luogo per mancanza del numero legale, viene redatto il verbale, nel quale devono essere indicati i nomi degli intervenuti. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l’adunanza. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l’adunanza.
E’ seduta di seconda convocazione per ogni oggetto iscritto all’ordine del giorno, quella che succede ad una precedente in cui non è stato possibile far luogo a deliberazione per mancanza di numero legale.
E’ seduta di seconda convocazione per ogni oggetto iscritto all' ordine del giorno, quella che succede ad una precedente in cui non é stato possibile far luogo a deliberazione per mancanza del numero legale.
Anche la seconda convocazione deve essere fatta con avviso scritto, nei termini e nei modi indicati nell' art.1 e art.20, del presente regolamento. .
Anche in difetto di numero legale il Presidente può far luogo a comunicazioni al Consiglio che non comportino deliberazioni e possono essere trattate le interrogazioni e le interpellanze purché sia presente il firmatario o uno dei firmatari delle stesse.
art.25
Decadenza dalla carica di Consigliere per ingiustificata assenza
I Consiglieri che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre consecutive riunioni del Consiglio, sono dichiarati decaduti.
La decadenza è pronunciata da1 Consiglio nei modi e.termini stabiliti dalla legge.
art. 26
Funzioni del Segretario
Le deliberazioni del Consiglio devono essere adottate con l'assistenza del Segretario comunale.
Per la compilazione del verbale il Segretario può farsi coadiuvare da altri impiegati con l'incarico di prendere le note occorrenti.
Il Consiglio può incaricare uno dei suoi membri di _svolgere le funzioni di Segretario, unicamente però allo scopo di deliberare su determinati oggetti. In tal caso occorre_ farne espressa sa menzione nel verbale, ma senza specificarne i motivi e il Segretario deve ritirarsi dalla adunanza durante la discussione dell'argomento e la relativa deliberazione.
La sostituzione del Segretario può essere proposta da ciascun Consigliere e deve riportare il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In caso di sostituzione del Segretario il verbale seduta e delle deliberazioni relative sono firmate dal Consigliere incaricato di svolgere le funzioni di Segretario.
art. 27
Ordine della discussione
Nessun Assessore e Consigliere può parlare senza avere chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente.
Coloro che intendono parlare su una proposta iscritta all'ordine del giorno, debbono farne richiesta al Presidente il quale accorda la.parola secondo l'ordine delle domande.
art. 28
Divieto di discussione e dialoghi
I Consiglieri parlano normalmente dal proprio posto rivolti al Presidente o al Consiglio, anche quando si tratti di rispondere ad argomenti di precedenti oratori.
Non sono ammesse discussioni e dialoghi ad alta voce.
art. 29
Limitazioni di discorsi
I Consiglieri che abbiano avuto la parola possono parlare normalmente per non' più di quindici minuti.
Per i Capigruppo detto tempo é portato a trenta minuti per il. primo intervento su ciascun punto iscritto all'ordine del giorno.
art. 30
Divieto di interruzioni e di divagazioni
Nessun Consigliere può parlare più di tre volte nella discussione di uno stesso argomento, tranne che per un richiamo al Regolamento o per fatto personale. .
Ogni intervento deve riguardare unicamente l'argomento in discussione e non sono ammesse divagazioni.
A nessuno é permesso interrompere chi parla, tranne che a1 Presidente per un richiamo al Regolamento.
art.31
Richiesta. della parola per fatto personale.
Costituisce fatto personale l'attacco sulla propria condotta morale, politica, pubblica e privata o l'attribuzione di opinioni, di dichiarazioni o di fatti diversi o contrari a quelli effettivamente espressi o avvenuti ovvero l'addebito di ,dichiarazione non espresse o di fatti non avvenuti.
Chi domanda la parola, per fatto personale, deve precisare in che cosa tale fatto si concreti
Il Presidente decide se sussistono o meno gli estremi del fatto personale. Se il Consigli re insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio, senza discussione, per alzata di mano.
art 32
Interdizione della parola
Il Presidente, dopo aver richiamato per due volte un oratore all'argomento in discussione, gli interdice la parola per il resto della seduta su quell'oggetto. Se l'oratore insiste il Consiglio decide, senza discussione, per alzata di mano.
art.33
Precedenza dei richiami al Regolamento, all’ordine del giorno
Ogni Consigliere può sempre fare richiamo al Regolamento e all'ordine del giorno.
I richiami al Regolamento. o all'ordine del giorno hanno la precedenza sulla questione principale ne fanno sospendere la discussione.
Dopo la proposizione di detti richiami non può parlare che un oratore per ogni gruppo e per non più di cinque minuti. La decisione del Consiglio, ove occorra, avviene mediante.votazione per alzata di mano.
art. 34
Proposizione di questione pregiudiziale o sospensiva
La questione pregiudiziale (cioè se un dato argomento debba o non debba discutersi) e la questione sospensiva (cioè, se la discussione o 1a deliberazione debba rinviarsi) vanno proposte da due consiglieri prima che si inizi la discussione. Sulla questione sono ammessi nell'uno e nell'altro caso a parlare non più di un oratore per ogni gruppo e per non più di cinque minuti.'
La votazione è fatta per alzata di mano.
art .35
Ordine delle proposte da deliberare. Assentimento tacito del Consiglio
La Giunta stabilisce le materie da trattarsi nelle adunanze del Consiglio iscrivendo nell’ordine del giorno dei lavori prima le eventuali proposte dell’Autorità tutoria, le interrogazioni, le interpellanze e mozioni presentate fino a quel momento, in ordine di presentazione, poi le proposte della Giunta e dei Consiglieri. Alle interrogazioni, le interpellanze e mozioni sarà dedicato, normalmente, non più un’ora di discussione all’inizio della seduta. Nel caso in cui detta discussione comporti un maggior tempo ella stessa sarà dedicata un’apposita seduta. L’ordine degli affari da trattare potrà essere modificato solo con decisione del Consiglio.
art. 36
Deposito delle proposte presso la Segreteria comunale
Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non venga 24 ore prima della riunione del Consiglio depositata nella Segreteria comunale con tutti i documenti necessari perché possa essere esaminata. Tale disposizione è applicabile solo per le convocazioni urgenti. Negli altri casi valgono le norme di cui all’art. 38 del T.U.L.L.R.R.O.C.C..
art. 37
Divieto di deliberare su proposte estranee all’oggetto della convocazione
Il Consiglio nelle adunanze non può deliberare su argomenti che non siano inclusi nell’ordine del giorno.
art. 38
Eccezione all’obbligo della preventiva inserzione nell’ordine del giorno per talune proposte
E’ fatta eccezione alla norma di cui all’art. precedente per le proposte tese a provocare una manifestazione di sentimenti del Consiglio su fatti di notevole importanza e risonanza. Le relative proposte possono essere avanzate dalla Giunta o da singoli Consiglieri. Il Consiglio decide sulla ammissibilità della proposta a maggioranza di voti dei presenti.
art. 39
Presentazione di proposte su argomenti all’ordine del giorno
Prima che si inizi la discussione di un argomento all’ordine del giorno nel corso della discussione medesima, possono essere presentate da ciascun Consigliere delle proposte concernenti l’argomento, che saranno votate subito dopo la chiusura della discussione secondo l’ordine della loro presentazione.
art. 40
Lettura di relazioni illustrative delle proposte
Prima che si inizi la discussione di una proposta la quale sia stata elaborata una relazione da parte della Giunta ovvero da parte di qualsiasi Gruppo consiliare, il Presidente da o fa dare lettura della relazione stessa al proponente. Quindi il proponente o il relatore può svolgerne le ragioni ed infine sono ammessi a parlare gli altri consiglieri nell’ordine in cui abbiano chiesto la parola.
art. 41
Ordine di discussione delle proposte
L’ alternativa alle proposte, quelle cioè che non hanno carattere di vero emendamento alla proposta in discussione non possono essere votate se non dopo che questa si a stata respinta.
art. 42
Consegna al Presidente delle proposte e degli emendamenti
Le proposte e gli emendamenti devono essere redatti per iscritto, firmati e consegnati al Presidente.
art. 43
Rinuncia alla proposta e all’emendamento
Se un Consigliere rinuncia alla proposta od emendamento ogni altro Consigliere può. farli propri e continuare la discussione dal punto in cui essa si trova.
art. 44
Dichiarazione di voto e ordine delle votazioni
Dichiarata chiusa la discussione non può essere concessa la parola che per semplici dichiarazioni di voto. Il tempo concesso per queste dichiarazioni non potrà superare i cinque minuti per ciascun oratore. La votazione si fa normalmente sul complesso della proposta salvo i casi in cui il Consiglio ritenga necessario procedere alla votazione per singoli parti o articoli o capitoìi o voci. Quando siano stati proposti emendamenti si vota sugli stessi.
art. 45
Forma della votazione
I Consiglieri votano per alzata di mano o per appello nominale ad alta voce. Si prendono a scrutinio segreto le sole deliberazioni previste dalla legge (vedi in particolare l’art.36 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29).
art. 46
Espressione del voto per alzata di mano
L’ espressione del voto palese si effettua di regola per alzata di mano. Si procede a riprova solo quando il conteggio dia adito a dubbi sul risultato della votazione. Quando la votazione é per alzata dl. mano i Consiglieri che si astengono dal votare e desiderano che il motivo della loro astensione sia messo a verbale debbono dichiararlo prima che si passi alla votazione.
art. 47
Votazione per appello nominale
Alla votazione per appello nominale si procede nel solo caso in cui essa venga espressamente richiesta da almeno TRE consiglieri. La domanda, anche verbale, deve essere fatta dopo la chiusura della discussione e prima che abbia inizio la votazione. Se i proponenti non sono presenti nell’aula al momento della votazione o se il numero dei presenti fra i pro ponenti è inferiore a quello di TRE, la domanda si intende ritirata. Nel caso in cui si voti per appello nominale, il Presidente indica il significato del “sì” o del “no” e fa procedere all’appello dei Consiglieri. Il Segretario comunale e gli scrutatori prendono nota dei voti favorevoli, di quelli contrari e delle astensioni e li comunicano al Presidente.
art. 48
Procedura della votazione per scrutinio segreto
Lo scrutinio segreto si attua per mezzo di schede. Il Presidente fa consegnare a ciascun Consigliere una scheda, precisando la dichiarazione che deve esservi scritta e illustrandone il significato. Terminata la votazione, il Presidente fa raccogliere le schede dagli scrutatori; questi le consegnano al Segretario comunale per procedere allo spoglio.
Ultimato lo spoglio, il foglio di scrutinio è sottoscritto dagli scrutatori e dal Segretario e quindi il Presidente proclama il risultato della votazione. Le indicazioni che fossero eventualmente contenute nella scheda oltre la dichiarazione di cui al primo comma sono considerate come non scritte. Nell’ipotesi di irregolarità, il Presidente annulla la votazione e ne dispone la rinnovazione.
art. 49
Motivi e rettificazioni da iscrivere a verbale
Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale sia fatta menzione del suo voto, dei motivi del medesimo nonchè di chiedere le opportune rettifiche.
art.50
Schede contestate o annullate
Quando hanno luogo votazioni a scrutinio segreto , le Schede, per qualsiasi motivo contestate o annullate debbono essere vistate dal Presidente,da almeno uno degli scrutatori e dal Segretario comunale e debbono essere conservate in archivio.
art. 51
Schede bianche e illeggibili
Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei voti.
art. 52
Divieto della parola durante la votazione
Iniziata che la votazione, non è più concessa la parola da alcuno fino alla proclamazione del voto, salvo che per richiamo alle disposizioni del rego1amento relative allo svolgimento della votazione in corso.
art. 53
Proclamazione dell’esito delle votazioni
Terminata ogni votazione, il Presidente con l’assistenza dei due scrutatori ne riconosce e ne proclama l’esito. Il risultato della Votazione del Consiglio è proclamato con la formula: “Il Consiglio approva” o “Il Consiglio non approva.”
art. 54
Approvazione delle deliberazioni
Salvo per i casi, espressamente previsti dalla legge, in cui è richiesta una maggioranza qualificata, ogni deliberazione del Consiglio è adottata con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.
In caso di parità di voti, la proposta non è approvata. Non si può procedere in alcun caso al ballottaggio salvo che la legge disponga altrimenti.
art. 55
Deliberazioni immediatamente esecutive
Nel caso di urgenza le deliberazioni, soggette al solo controllo di legittimità, possono essere dichiarate immediatamente esecutive col voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.
art. 56
Revoca di deliberazioni precedenti
Le deliberazioni comportanti modificazioni o revoca di deliberazioni già esecutive, sono da considerarsi come non adottate, se non fanno espressa e chiara menzione della revoca o della modificazione.
CAPO V
Interrogazioni, interpellanze e mozioni
art. 57
Facoltà di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni
I Consiglieri comunali hanno diritto di interrogazione, di interpe1lanza e di mozione, su argomenti che interessano anche indirettamente la vita e l’attività del Comune.
La risposta alle interrogazioni e alle interpellanze deve essere data nella prima riunione conseguente alla successiva convocazione del Consiglio comunale e nelle seguenti fino ad esaurimento, previa iscrizione nell’ordine del giorno.
art. 58
Contenuto e forma delle interrogazioni
L’interrogazione consiste nella semplice domanda fatta al Sindaco o alla Giunta per sapere: se un determinata circostanza sia vera; se alcuna informazione su talun fatto sia pervenuta al Sindaco o alla Giunta; se tale informazione sia esatta; se la Giunta o il Sindaco intendono comunicare al Consiglio determinati documenti o abbiano preso o intendano prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati;. o comunque per sollecitare informazioni o spiegazioni sul1’attività dell’Amministrazione comunale. L’interrogazione è presentata per iscritto, senza motivazione.
Se all’interrogazione è richiesta risposta scritta, essa deve essere data entro 15 giorni dal suo ricevimento. Delle risposte è data comunicazione al Consiglio, nella successiva riunione, elencando l’interrogante, la data e l’oggetto dell’interrogazione e la data della risposta.
art. 59
Risposta alle interrogazioni
All’inizio della seduta, il Presidente dà lettura delle interrogazioni iscritte all’ordine del giorno. La Giunta risponde immediatamente, a meno che non dichiari di dover differire la risposta.
In quest’ultimo caso indica in quale. giorno darà la risposta. La Giunta ha sempre facoltà di rispondere a qualsiasi interrogazione con precedenza sulle altre, semprechè lo interrogante sia presente
L’interrogazione si intende ritirata se l’interrogante non si trova presente quando arriva il suo turno.
art. 60
Replica alle dichiarazioni della Giunta su interrogazioni.
Le dichiarazioni della Giunta su ciascuna interrogazione possono dar luogo a replica dell’interrogante soltanto per dichiarare se egli sia o no soddisfatto. Il tempo concesso all’interrogante non può eccedere i CINQUE minuti.
art. 61
Interrogazioni urgenti
Il Consigliere interrogante può chiedere che una sua interrogazione sia iscritta all’ordine del giorno con carattere d’urgenza. Su tale richiesta giudica il Presidente, il quale, nell’affermativa, dispone che venga data risposta nella prima seduta. La Giunta può tuttavia differire la risposta alla seduta successiva indicandone i motivi. Spetta sempre all’interrogante il diritto di replica nei limiti di cui all’articolo 60.
art. 62
Contenuto e forma dell’interpellanza
L’interpellanza consiste nella domanda fatta al Sindaco o alla Giunta circa i motivi e gli intendimenti della loro azione. Essa è presentata per iscritto senza motivazione.
art. 63
Fissazione del giorno di svolgimento delle interpellanze
All’inizio della seduta, il Presidente dà lettura delle interpellanze iscritte nell’ordine del giorno. La Giunta risponde immediatamente, a meno che non dichiari di dovere differire la risposta.
In -tal caso il Consiglio,sentita la Giunta e gli interpellanti, decide, per alzata di mano e senza discussione, entro quale termine le interpellanze debbano essere svolte.
La Giunta ha sempre facoltà, ove non sorga opposizione, di rispondere a qualsiasi interpellanza con precedenza sulle altre, semprechè l’interpellante sia presente. In caso di opposizione è concessa la parola a un oratore a favore e uno contro, ciascuno per non più di CINQUE minuti, dopo di chè il Consiglio decide. L’interpellanza si intende ritirata se l’interpellante non si trova presente quando arriva il suo turno.
art. 64
Svo1gimento dell’interpellanza
L’interpellante o il primo degli interpellanti, nel caso che questi siano più d’uno, ha facoltà di illustrare il contenuto della sua interpellanza per un tempo non eccedente i DIECI minuti anche se fatta mediante lettura di testo scritto. Le dichiarazioni della Giunta sulla interpellanza possono dare luogo a una replica, non eccedente i DIECI minuti, da parte del presentatore e, nell’ipotesi che gli interpellanti siano più d’uno, da parte di un altro soltanto fra i firmatari di essa, nei limiti di altri CINQUE minuti. La Giunta ha la parola per ultima.
art. 65
Trattazione contemporanea per connessione delle interpellanze e delle interrogazioni.
Tanto su richiesta del Presidente come dei Consiglieri interessati, semprechè il Consiglio lo consenta, interpellanze ed interrogazioni relative a fatti o argomenti identici o strettamente connessi, sono svolte contemporaneamente.
art. 66
Presentazione di mozioni
Dopo le dichiarazioni conclusive della Giunta, se l’interpellante non sia soddisfatto, può presentare al Consiglio una mozione.
Se l’interpellante non si vale di tale facoltà, qua1siasi Consigliere può presentare una mozione sull’argomento oggetto dell’interpellanza. Se il contenuto della mozione lo consente, questa può essere posta in votazione per alzata di mano, su richiesta di almeno tre Consiglieri.
art. 67
Contenuto e forma delle mozioni
La mozione consiste nell’invito rivolto al Sindaco e alla Giunta, diretto a promuovere un’ampia discussione di indole tecnico-amministrativa, su un argomento di particolare importanza, che abbia o no già formato oggetto d’interrogazione o d’interpellanza, e allo scopo di eccitare l’attività deliberativa della Giunta o del Consiglio. Essa è presentata per iscritto e può essere motivata.
art. 68
Inserzione delle mozioni nell’ordine del giorno
Le mozioni sono iscritte nell’ordine del giorno della prima adunanza consiliare successiva alla loro presentazione, indicandone l’oggetto.
art. 69
Ritiro della mozione
Dopo la lettura di una mozione, questa non può essere ritirata se TRE o più Consiglieri vi si oppongono.
art. 70
Discussione di mozioni relative a fatti o argomenti identici o connessi
Qualora il Consiglio consenta, più mozioni relative a fatti o argomenti identici o strettamente connessi, sono oggetto di una sola discussione.
In questo caso se, in conseguenza di quanto stabilito nel comma precedente, una o più mozioni sono ritirate, al primo firmatario di ciascuna di esse è concessa la parola sulla mozione su cui si apre la discussione, subito dopo il proponente.
art. 71
Precedenza delle mozioni sulle interpellanze
Le mozioni hanno la precedenza nella discussione sulle interrogazioni e sulle interpellanze che si riferiscono allo stesso oggetto. In tale caso gli interroganti e gli interpellanti possono rinunciare alle loro interrogazioni ed interpellanze ed hanno la parola sulla mozione in discussione subito dopo il proponente di essa e dopo i proponenti delle mozioni eventualmente ritirate a norma del precedente articolo.
art. 72
Discussione delle mozioni
Alla discussione delle mozioni si applicano le disposizioni del precedente capo del presente regolamento.
art. 73
Tempo massimo assegnato nella seduta allo svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze
Il tempo riservato in ogni seduta consiliare allo svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze non può essere superiore ad UN’ora. Trascorsa UN’ora dall’inizio della seduta, il Presidente rinvia alla seduta prossima tutte le interrogazioni e le interpellanze che rimangono da svolgere.
art. 74
Stesura dei processi verbali e loro contenuto
I processi verbali delle sedute del Consiglio comunale sono stesi a cura del Segretario e debbono indicare i nomi del Consiglieri presenti alla votazione, i punti principali della discussione e il risultato della votazione. Nel verbale è fatta anche menzione dei Consiglieri assenti con l’indicazione dei non giustificati. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale sia fatta breve menzione di sue eventuali dichiarazioni e venga :‘fatto figurare il suo voto. Il Segretario può chiedere al Consigliere che pretende la verbalizzazzione di una sua dichiarazione, che il testo della stessa gli venga dettato.
Il verbale delle sedute non pubbliche deve contenere soltanto il dispositivo della deliberazione, il risultato della votazione e, su richiesta, la constatazione del voto.
art.75
Approvazione verbale della seduta precedente
Al principio di ogni adunanza il Consiglio procede all’approvazione del verbale della precedente seduta.Se il testo è stato distribuito in copia ai capigruppo o ai Consiglieri il verbale viene dato per letto ed approvato per alzata di alano.
art. 76
Procedura delle rettifiche del verbale
Ogni Consigliere può proporre rettifiche, senza entrare in alcun modo nel merito della discussione.Durante la discussione per decidere su rettifiche da apportarsi al verbale, il silenzio del Consiglio sulle richieste di rettifica proposte equivale a consenso. Se vi è opposizione, è data la parola per ciascuna richiesta di rettifica, all’opponente o ad uno fra gli opponenti ed a un altro oratore in senso contrario, per non più di CINQUE minuti ciascuno. Il Consiglio vota quindi per alzata di mano, dopo di che il Presidente proclama .l’approvazione delle eventuali rettifiche deliberate, confermando il resto del predisposto verbale.
art. 77
Sottoscrizione del verbale
I processi verbali sono firmati dal Presidente,dal Segretario e da un Consigliere che viene designato dal Consiglio.
art.78
Redazione e deposito degli atti consiliari
Tutti gli atti e provvedimenti del Consiglio sono redatti e depositati nell’archivio del Comune a cura del Segretario comunale.
CAPO VI
Commissioni Consiliari
art. 79
Nomina di Commissioni Consiliari
Il Consiglio può nominare Commissioni per lo studio di particolari affari o questioni o per compiere lavori preparatori.Alla nomina provvede il Consiglio tenendo conto della consistenza dei gruppi consiliari.
La Commissione elegge nel suo sena il presidente. Le Commissioni hanno facoltà di chiamare per lo studio di particolari questioni funzionari del comune e tecnici estranei, senza voto deliberativo..
art. 80
Adunanze delle Commissioni
La Commissione è convocata dal suo presidente anche su richiesta di almeno due membri.Le sedute di ciascuna Commissione non sono valide se non sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti. con un minimo di tre. I membri delle Commissioni decadono quando non intervengono a due sedute senza giustificato motivo.
art. 81
Nomina dei relatori
Ogni Commissione nomina per ciascun affare un relatore che potrà riferire per iscritto o verbalmente.
E’ sempre in facoltà della minoranza di nominare un proprio relatore.
art. 82
Termine per lo presentazione della relazione
Le Commissioni debbono riferire sugli affari e sulle questioni ad esse deferite nel termine stabilito all'atto della loro nomina, salvo proroga da concedersi su richiesta motivata.La distribuzione delle relazioni da presentarsi al Consiglio deve avvenire almeno due giorni prima della discussione.
art 83
Disposizioni generali sulle sedute delle Commissioni
Le sedute delle Commissioni non sono pubbliche. Le Commissioni possono decidere che, per determinati documenti, notizie e discussioni i loro componenti siano vincolati al segreto d’ufficio.
art 84
Decadenza dei membri della Commissioni
Per la decadenza da membro delle Commissioni consiliari valgono le norme previste per la decadenza da Consigliere comunale.
art 85
Uso della Sala Consiliare
La Sala Consiliare potrà essere usufruita, oltre che per le riunioni del Consiglio, delle commissioni comunali e dei capigruppo, anche per le riunioni degli appartenenti ai singolo gruppi consiliari semprechè lo chiedano al sindaco con almeno due giorni di anticipo. In caso di più domande contemporanee il Sindaco darà la precedenza alle Commissioni e ai gruppi in ordine di consistenza numerica. La Sala potrà essere concessa in uso, compatibilmente con le esigenze dell’attività amministrativa comunale, ad enti o associazioni per cerimonie ufficiali, o per manifestazioni culturali di particolare interesse civico. Per tale uso la Giunta potrà fissare un canone per rimborso spese luce, personale e pulizia, restando a carico dell’utente ogni responsabilità per eventuali danni arrecati alle attrezzature.
art.86
Per quanto espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme stabilite dalle leggi vigenti in materia di ordinamento dei Comuni.
Approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 9 del 22 marzo 1981.
. IL SEGRETARIO IL SINDACO
(rag. Bruno Angheben) (rag. Nicolussi Castellan Luigi)
GIUNTA PROVINCIALE di TRENTO N° ..8925/2-B
Il presente rapporto è stato esaminato dalla Giunta Provinciale, senza osservazioni ai sensi delibera 54 del Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni approvato con deliberazione della Giunta Regionale 24 aprile 1980 , n° 577°
Trento,lì 2 3 OTT. 1981
L’ISPETTORE GENERALE
Dott. Dino Bellotti